PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della lingua italiana
dei segni).

      1. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) come lingua propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998.
      2. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.
      3. La LIS gode di tutte le garanzie, tutele e provvidenze conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 2.
(Regolamenti).

      1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), sono dettate le norme di attuazione di quanto previsto

 

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dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti devono in ogni caso:

          a) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

          b) fissare le modalità atte a consentire l'uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché con le amministrazioni regionali e degli enti locali;

          c) fissare le modalità dell'insegnamento della LIS per gli alunni sordi nella scuola dell'obbligo al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

          d) fissare le modalità dell'insegnamento all'interno dei corsi di laurea universitari della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS;

          e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire, attraverso l'uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai sordi, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge.